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Incidenti con animali selvatici: ecco come chiedere il rimborso per danni e lesioni

Le nuove modalità sono state rese note da Regione Lombardia

I cittadini che abbiano subito un danno a seguito di collisione/investimento con fauna selvatica nel territorio di Regione Lombardia (su strade Statali, regionali, provinciali e comunali) possono presentare domanda di rimborso del danno subito. 

L'incidente deve essere avvenuto a partire dall'1 gennaio 2023 e il rimborso si applicherà per i sinistri che avverranno fino a fine 2027. La presentazione della domanda, a partire dal 15 febbraio 2024, dovrà essere effettuata per via telematica (con accesso tramite Spid, CIE o CNS al link che sarà pubblicato nei prossimi giorni).

La presente copertura indennitaria si applica ai cittadini i cui veicoli in circolazione nel territorio di Regione Lombardia su strade statali, regionali, provinciali e comunali, abbiano subito un danno a seguito della collisione con fauna selvatica  (mammiferi e uccelli selvatici dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale, con esclusione dei cani randagi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, devono intendersi ricompresi nella definizione: cervi, camosci, mufloni, daini, cinghiali, stambecchi, caprioli, orsi, volpi, tassi, lepri, nutrie e fagiani). Sono escluse dalla presente procedura le strade in concessione, quali ad esempio autostrade, tangenziali protette, a pagamento in generale. La copertura opera anche sull’infortunio del conducente e/o dei passeggeri. In analogia a quanto in uso presso altre Regioni, la presente copertura indennitaria (Kasko), deve intendersi operante in presenza di rinuncia - da parte del cittadino danneggiato e/o dei suoi eredi legittimi e/o testamentari - di ogni azione civile e di ogni ulteriore richiesta di rimborso danni nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La domanda dovrà essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'incidente. Al modello di denuncia occorre allegare la seguente documentazione:

  • Verbale delle Autorità, se intervenute
  • Eventuali testimonianze corredate da fotocopia fronte / retro del documento d'identità (in corso di validità) e del codice fiscale
  • Fotografie a colori con targa visibile che documentino il danno subito
  • Fattura e/o preventivo di riparazione del danno
  • Fotocopia fronte / retro della patente di guida del conducente
  • Fotocopia fronte / retro del libretto di circolazione del veicolo
  • Fotocopia completa della polizza personale stipulata per il mezzo in vigore al momento dell’evento (nb: la copia del rinnovo, certificato contrassegno e carta verde non sono sufficienti) o dichiarazione di inesistenza di garanzia kasko sul mezzo danneggiato e/o di altre garanzie che coprano l’evento per il quale si richiede il risarcimento dei danni
  • scheda di demolizione rilasciata dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) solo in caso di danno con perdita totale al veicolo;
  • estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A., solo in casi di danno con perdita totale del veicolo
  • per le Società, dichiarazione trattamento IVA (detraibile o indetraibile, nel caso con specifica della percentuale che non è possibile portare in detrazione)
  • estremi bancari completi del proprietario del veicolo (IBAN) (si precisa che l’indicazione di questo dato non impegna alla liquidazione del sinistro e non costituisce conferma di indennizzabilità dello stesso).

Inoltre, in caso di infortunio:

  • Certificato del Pronto Soccorso o altro certificato medico rilasciato nell’immediatezza dell’evento
  • Certificati medici relativi al decorso delle lesioni fino a guarigione clinica
  • Copia della cartella clinica (solo in caso di ricovero)
  • Certificato medico di avvenuta guarigione attestante la presenza di eventuali postumi permanenti
  • Fotocopia, fronte e retro, della patente di guida in corso di validità (nel caso di infortunio del conducente

La Regione Lombardia, ricevuto il modulo di denuncia e la documentazione prevista, provvederà alla protocollazione della pratica e trasmetterà la stessa alla Compagnia, tramite il Broker Assicurativo. 

In caso di soli danni al veicolo: la Compagnia, entro 60 giorni dalla ricezione della denuncia, riscontrerà il danneggiato direttamente o tramite il Broker. La Consulenza Tecnica della Compagnia Assicuratrice, in possesso del preventivo e/o fattura, stimerà i danni su documentazione, salvo casi dove riterrà opportuno incaricare un perito per visionare il veicolo. Ove venisse incaricato il perito, lo stesso prenderà contatto diretto con il danneggiato per concordare la data del sopralluogo di verifica del veicolo e accertamento dei danni. La riparazione del veicolo è a discrezione del danneggiato e non obbliga la Compagnia Assicuratrice al rimborso della spesa.

La Compagnia, dopo 120 giorni da quando è in possesso di tutta la documentazione e/o informazioni prevista al punto “come presentare domanda”, darà riscontro al danneggiato in merito alla risarcibilità del danno e relativamente all’eventuale importo rimborsato. La mancata o parziale indicazione delle informazioni richieste nei moduli obbligatori previsti, o il mancato invio dei documenti richiesti su indicati, potrebbe comportare il ritardo o l’impossibilità di definire la pratica. In caso di infortunio l’eventuale invalidità permanente residuata non è valutabile finché non sia intervenuta la guarigione clinica con postumi invalidanti.

Non sono comprese nell’indennizzo eventuali ulteriori spese che non riguardano la riparazione del veicolo, quali: traino, spese legali, fermo tecnico, beni ed oggetti personali, casco etc. Il diritto all’indennizzo si prescrive in 24 mesi dalla data di accadimento del sinistro. La ricezione ed il riscontro da parte di Regione Lombardia e/o degli Assicuratori incaricati dei documenti e delle informazioni richieste per l’istruttoria non costituisce conferma dell’indennizzabilità del danno.

L'indennizzo per i danni al veicolo è pari all’80% (75% per gli incidenti avvenuti prima del 2023) del danno accertato a seguito di stima da parte della Consulenza Tecnica della Compagnia, ovvero del valore del veicolo al momento del sinistro in caso di danno totale o antieconomico, ed è corrisposto fino al limite massimo di euro 5.500,00 (IVA compresa) per sinistro. Non sono comprese nell’indennizzo eventuali ulteriori spese che non riguardano la riparazione del veicolo, quali: traino, spese legali, fermo tecnico, beni ed oggetti personali, casco etc.

In caso di infortunio del conducente e/o dei passeggeri l’indennità è corrisposta per invalidità permanente pari o superiore al 10% o in caso di decesso, con un massimale di 50.000 euro. Il calcolo dell’invalidità permanente deve essere riferito esclusivamente agli esiti direttamente riconducibili all’infortunio indennizzabile a termini di polizza; devono quindi intendersi escluse dal calcolo eventuali invalidità preesistenti alla data dell’infortunio. L’assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 75 anni.

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