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Ricorso respinto

Niente sconti dopo i pugni all'arbitro: confermata la maxi squalifica di cinque anni

E' stato respinto il ricorso presentato dalla ColicoDerviese a favore del suo giovane calciatore che milita nella squadra Allievi regionali Under 17

Un mese fa un giovane calciatore della ColicoDerviese, al termine del match valido per il campionato regionale Allievi A disputato dai lariani a Rovetta, località in provincia di Bergamo, contro la Vertovese, ha dapprima insultato l'arbitro e poi, dopo che quest'ultimo lo ha espulso, lo ha addirittura aggredito, colpendolo con dei pugni in faccia.

A nulla erano poi valsi il pentimento e la lettera di scuse dello stesso giovane calciatore nei confronti dell'arbitro, tanto che la squalifica comminatagli era stata esemplare con ben cinque anni da trascorrere lontano dai campi da gioco.

Ricorso respinto

La ColicoDerviese ha comunque presentato ricorso contro la decisione del giudice sportivo. La società in primo luogo, si legge nel comunicato pubblicato oggi dal comitato Lnd della Lombardia, ha sostenuto "che i colpi inferti all’arbitro non si sarebbero concretizzati in pugni (ossia a mano chiusa), bensì in schiaffi (ossia attingendo l’arbitro con la mano aperta)". Argomentando sulla naturale minore potenzialità offensiva della seconda condotta rispetto alla prima, la ColicoDerviese ha così invocato una consistente riduzione della sanzione. 

Inoltre, ha proseguito nelle sue argomentazioni la società lariana, "l’eccessiva afflittività della squalifica sarebbe comunque desumibile dal raffronto con precedenti di altri giudici sportivi relativamente a casi analoghi, che nel reclamo vengono analiticamente riportati. Si deduce poi che, benchè la decisione del Giudice Sportivo faccia riferimento ad “attenuanti” (consistenti non solo nella minore età del responsabile dell’aggressione, ma anche nella sua pronta resipiscenza, manifestata con la richiesta di colloquio e l’invio di scuse alla persona dell’Arbitro), nella dosimetria della sanzione non ne sia stato effettivamente tenuto conto, atteso che la sanzione della squalifica è stata dal primo Giudice applicata nella sua massima estensione temporale".

Le argomentazioni non hanno però convinto la corte d'appello territoriale della Lnd Lombardia che ha osservato, sempre secondo quanto riportato sul comunicato ufficiale come debba " in primo luogo essere disattesa l’argomentazione difensiva che riposi su una differente ricostruzione dinamica della violenta azione lesiva. Anche volendo tralasciare il valore di prova privilegiata che l’ordinamento giudiziale sportivo conferisce al rapporto di gara e constatando che l’anzidetto documento ufficiale parla di “pugni” e non di “schiaffi”, disquisire di una minore portata lesiva del colpo inferto a mano aperta rispetto a quello apportato con il pungo chiuso pare privo di rilevanza, a fronte di una constatata lesione all’integrità fisica (e fors’anche psicologica) nella persona del direttore di gara che, come certificato dal referto di Pronto Soccorso, ha riportato l’infrazione delle ossa nasali ed una prognosi di guarigione di quindici giorni salvo complicazioni".

"Anche ammettendo in ipotesi, ed in contrasto con quanto riportato nel documento ufficiale di gara, - prosegue la corte d'appello territoriale - che l’azione violenta sia stata apportata con le mani aperte, la sua portata lesiva deve essere valutata non già ex ante sulla base di una previsione astratta, bensì ex post, valutando quali conseguenze in concreto abbia determinato. L’argomentazione difensiva, pertanto, non può essere condivisa. Neppure coglie nel segno il reclamo laddove cerca di sostenere l’eccessività della sanzione, raffrontandola a quelle che vennero inflitte in casi che si assumono analoghi. Premesso che il raffronto necessiterebbe la completa conoscenza degli atti procedimentali di ogni singolo precedente evocato, la censura presuppone una valutazione comparativa di situazioni diverse che, se certamente è causa di inammissibilità nella fase di legittimità, non può neppure costituire, in mancanza di sufficiente prova di evidente ed immotivata discrasia, fondamento per una ragionata valutazione di merito, nel senso auspicato dalla reclamante".

"Quanto alle attenuanti cui fa riferimento il Giudice Sportivo nella decisione impugnata (minore età del responsabile, resipiscenza, manifestazione di scuse e rincrescimento) ritiene questa Corte che, attesa la rilevante gravità della condotta in esame, queste non consentano comunque una riduzione della durata della squalifica inflitta - così si chiudono le osservazioni riportate -. In mancanza delle anzidette attenuanti, infatti, la sanzione irrogata avrebbe potuto essere accompagnata da ulteriori provvedimenti afflittivi, quali quelli previsti dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (e non vi è dubbio che la fattispecie qui in esame vada valutata come “di particolare gravità”. Quanto alla “particolare gravità” della condotta giudicanda, questa va così inquadrata non solo per le oggettive conseguenze lesive riportate dal Direttore di Gara (di cui si è dianzi detto), ma anche per la reiterazione dei colpi inferti: tre pugni al volto, non un gesto istintivo, esecrabile, ma potenzialmente dettato da un incontrollato impulso. A ciò si aggiunga che, se il Giudice Sportivo ha considerato circostanza attenuante la minore età del responsabile dell’atto violento, ai fini dell’inquadramento di questo nei casi di “particolare gravità” deve a propria volta essere considerata la altrettanto giovane età dell’arbitro aggredito, diciannovenne, come risulta dal verbale di Pronto Soccorso in atti".

Ecco, dunque, che il ricorso è stato rigettato e il giovane calciatore della ColicoDerviese dovrà rimanere lontano dai campi di calcio fino a fine marzo 2028. 

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