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Autocertificazione, spostamenti tra regioni e lavoro: ecco la bozza del nuovo decreto anti-coronavirus

Il nuovo decreto per l'emergenza covid-19 è ancora in fase d'approvazione ma se ne conoscono i punti salienti

Tre grande punti fermi: i movimenti tra le regioni, il via libera definitivo alle attività lavorative e, naturalmente, il costante monitoraggio dei dati. E un unico obiettivo finale: allentare divieti e restrizioni per cercare di tornare alla vita pre emergenza Coronavirus. Venerdì dovrebbe approdare in consiglio dei ministri il nuovo decreto legge quadro - composto da tre articoli - che servirà per regolare le prossime settimane della "fase". 

Spostamenti tra regioni

Secondo quanto previsto dalla bozza del decreto - ancora da approvare, ma che difficilmente subirà stravolgimenti - dal 18 maggio ci si potrà muovere liberamente nella propria regione di residenza, senza alcun limite e quindi - di conseguenza - senza l'autocerticazione. 

Resta invece il divieto di spostamento da una regione all'altra. Su questo fronte qualcosa cambierà solo a partire dal 3 giugno, ma con delle limitazioni in base all'andamento dell'epidemia. "A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione", si legge nella bozza. La stretta resta "relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica". "Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".

Dal 3 giugno però lo spiraglio per gli spostamenti da una regione all'altra, ma "in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree", si legge ancora nel testo. Quindi: senza limitazioni o zone rosse istituite dai governatori in accordo con il governo, oppure per problemi legati all'indice di contagio, a decorrere dal 3 giugno 2020 saranno consentiti gli spostamenti tra le regioni. 

Per l'apertura dei confini regionali appare evidente che il governo vorrebbe lasciare facoltà alle regioni di adottare misure più restrittive per protrarre le chiusure, in base ai dati epidemiologici.

Stop attività di 5-30 giorni per violazioni

Le misure del nuovo decreto legge quadro sulle riaperture "si applicano a decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020". A partire da lunedì 18 maggio "le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale". 

E ancora: "Le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali". La violazione del decreto legge sulle riaperture a cui sta lavorando il governo prevede la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro, come già disposto dal dl 19/2020: "Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni".

Il monitoraggio quotidiano dei dati

Per le regioni, poi, il decreto prevede la trasmissione giornaliera dei dati sull'andamento epidemiologico e sullo stato di salute del sistema sanitario regionale all'Iss, al ministero della Salute e al Comitato tecnico scientifico, così da intervenire nell'immediato se sarà necessaria una nuova stretta a livello territoriale. 

"Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in condizioni di sicurezza - si legge infatti nel testo della bozza - le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico". In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, "la regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19".

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