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Zona rossa: quando si può uscire dal proprio comune per fare spesa e attività sportiva. I chiarimenti del Prefetto

Mense aperte o chiuse? Posso andare dal parrucchiere in un altro comune? Si può fare volontariato? Tutte le risposte

Lungo la giornata di martedì 10 novembre 2020 il Prefetto di Sondrio ha convocato una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a cui hanno partecipato anche il presidente della Provincia, il questore, il comandante provinciale dell’arma dei carabinieri, il comandante provinciale della guardia di finanza, l’assessore alle attività produttive, eventi e gemellaggi del Comune di Sondrio in rappresentanza del sindaco e il comandante della polizia locale del Comune di Sondrio.

La riunione ha avuto ad oggetto le questioni più controverse derivanti dall’applicazione del Dpcm 3 novembre 2020. Preliminarmente il Prefetto ha richiamato l’attenzione sul fatto che la provincia di Sondrio è collocata nella cosiddetta zona a “rischio elevato” e pertanto è necessaria un’azione delle Autorità coordinata, proporzionata e modulata in relazione alla gravità della situazione contingente e al territorio di riferimento.

A seguito dei numerosi quesiti e richieste di chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato in oggetto, con particolare riferimento al “volontariato” agli “spostamenti”, alle “attività motorie o sportive”, alla “ristorazione con asporto” ed ai “servizi mensa e catering continuativo su base contrattuale”, la Prefettura comunica quanto segue.

Volontariato

Per quanto concerne l’attività di volontariato, si fa presente che la stessa è garantita anche nell’ambito della Residenze Sanitarie per Anziani ed in generale a favore di categorie con particolari fragilità, nonché all’interno di canili e strutture analoghe. Resta, invece, preclusa l’attività cinofila a domicilio salvo diverso avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri che verrà interessata ai fini di un’uniforme interpretazione delle vigenti disposizioni.

Attività motoria e sportiva

Per quanto riguarda le “attività motorie o sportive”, l’art. 1, comma 1, lett. d) del DPCM - il quale prevede che è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti - si interpreta nel senso che lo svolgimento delle attività sportive individuali all’aria aperta (tra le quali, ad esempio, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart) è consentito esclusivamente all’interno dei Comuni di residenza.

Mensa e catering

I “servizi mensa e catering continuativo su base contrattuale” sono consentiti in base all’art. 2, comma 3, lett. c) del citato DPCM, in virtù del quale “sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio”; si precisa che tale assunto fa riferimento non solo alle mense e/o ai servizi di catering operanti all’interno delle aziende, ma anche alla possibilità per i ristoranti di stipulare convenzioni/contratti per la somministrazione di pasti con le ditte e a condizione che i servizi vengano erogati in via esclusiva ai dipendenti delle stesse. A tal proposito i ristoratori avranno cura di riportare i nominativi degli avventori in un apposito elenco da esibire alle Forze dell’Ordine in caso di controlli.

Parrucchieri

Per quanto concerne le attività connesse ai servizi alla persona di cui all’art. 1, comma 9, lett. ii), con particolare riferimento ai parrucchieri, è stata condivisa l’interpretazione secondo cui è possibile recarsi anche presso un esercizio ubicato al di fuori del comune di residenza in considerazione altresì che i suddetti professionisti assicurano l’afflusso contingentato della clientela.

Spesa "fuori porta"

In merito alla possibilità di recarsi presso altri Comuni per fare la spesa presso i centri commerciali di cui all’art. 1, comma 1, lett. ff), è da considerarsi “motivo di necessità lo spostamento per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. La giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, potrà essere fornita nelle forme e con le modalità consentite.

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